L’occupazione d’urgenza da parte dei comuni

Occupazione d'urgenza da parte dei comuni: un case study di una vicenda processuale

La vicenda processuale di cui trattiamo oggi, ha origini lontane. 

Il Sindaco di un Comune italiano, a seguito di una deliberazione da parte della Giunta Municipale, venne autorizzato ad emettere un’Ordinanza ai sensi della Legge Regionale 09.05.1977 n. 20, del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e della Legge 03.01.1978 n. 1. L’Ordinanza in questione prevedeva l’occupazione d’urgenza di aree occorrenti per la realizzazione di opere di urbanizzazione. Il Comune avrebbe dovuto poi emettere un Decreto di Esproprio, cosa che tuttavia non fu mai posta in essere. Su tali aree il Comune provvedette invece alla modifica integrale dei luoghi.

Il termine entro il quale il Comune sarebbe dovuto intervenire con l’emissione del decreto di esproprio era di cinque anni dalla redazione del “verbale sullo stato di consistenza e di quello per l’immissione in possesso”.

Naturalmente, nessun indennizzo venne versato agli aventi causa del Comune, che non ebbero più alcuna possibilità di godere delle aree sottoposte ad occupazione d’urgenza.

Grazie alla loro pervicacia i proprietari delle aree ed i loro eredi hanno sempre provveduto alla messa in mora del Comune, onde riservarsi, in ogni caso, l’azione per i danni subiti in conseguenza della inerzia della P.A.

Gli stessi eredi provvedettero a far redigere una perizia sullo stato dei terreni, che evidenziasse in alcuni la natura di terreni edificabili, in altri la natura di terreni agricoli. 

Sulla base della già menzionata perizia, venne intentato il giudizio con la richiesta dei danni al Comune per l’inerzia nel provvedere all’emissione del Decreto di Esproprio.

L’ordinamento italiano consente l’espropriazione per pubblico interesse, al ricorrere di un interesse generale e previo pagamento di un indennizzo al proprietario, consentendo alla P.A. di acquisire la proprietà di un bene privato senza la necessità del consenso del titolare. 

La procedura richiesta è delineata dalla legge che impone essenzialmente all’ente pubblico di procedere alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da realizzare sul terreno da espropriare, seguita poi dal decreto di esproprio nel quale devono essere indicati i termini di esecuzione dell’esproprio medesimo, nonché della indennità che sarà corrisposta al privato.

Sul punto si sono avvicendate diverse posizioni della Suprema Corte, anche in relazione all’entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni nel 2001 e dell’art. 1 del Protocollo Addizionale della Convezione Europea dei Diritti Umani.

A indicare una strada, al momento definitiva, è giunta la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 735/2015).

La Corte di nomofilachia ha affrontato in prima battuta il problema della cd. “accessione invertita” e della impossibilità per il privato di ottenere la restituzione del bene (peraltro in contrasto con la Conv. EDU).

Per la Corte di Cassazione, l’occupazione sine titulo è un illecito. Spetta pertanto al privato la tutela di cui alle norme contenute negli artt.li 2043 e 2058 c.c.

Se il decreto di esproprio manca ab initio (come nel caso di cui si sta trattando) o è venuto meno, siamo di fronte ad un illecito di diritto comune di natura permanente e conseguente responsabilità per danni della P.A.

 Da ciò consegue che la prescrizione, al pari di qualunque ipotesi di responsabilità ex art. 2043, sarà quinquennale e decorrerà dalle singole annualità. Per quanto riguarda il danno per la perdita delle utilità derivanti dal mancato godimento del bene e dalla domanda della reintegrazione per equivalente, lart. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (T.U. espropri) indica ai commi 1 e 3 le modalità di calcolo della predetta reintegrazione per equivalente. Così il comma 1: “Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene” e così il comma 3: “Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l’occupazione riguarda un terreno  edificabile, sulla base delle disposizioni dell’art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l’interesse del 5% annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”.

Nel caso di cui si parla, non solo l’occupazione senza titolo si è protratta per decenni senza che alcun decreto espropriativo sia stato emanato, ma i terreni stessi sono stati oggetto di trasformazione irreversibile.

È pertanto sorto il diritto degli attuali proprietari all’integrale risarcimento di tutti i danni previsti dalla legge, danni che sono stati calcolati nella relazione redatta ed asseverata da un Perito Agrario e che è stata prodotta in giudizio.

Attualmente è in corso una trattativa tra i proprietari ed il Comune per una definizione bonaria della controversia, stante anche l’interesse del Comune stesso di non subire contestazioni da parte della Corte dei Conti per la gestione dell’occupazione d’urgenza e il lunghissimo tempo trascorso. 

 

Avv. Angela Calcaterra             Avv. Piercarlo Baragli 

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