Capita a volte di avere l’esigenza di dividere l’appartamento in due unità abitative distinte per ragioni differenti, come ad esempio la necessità di creare uno spazio per i figli o per destinare una delle due parti alla locazione. Quest’operazione prende il nome di frazionamento ed è una procedura che non sempre è possibile fare, in particolar modo quando l’appartamento fa parte di un condominio e non è una casa indipendente. Pertanto, vanno seguite una serie di accortezze al fine di non incorrere in possibili irregolarità.
Come abbiamo detto le maggiori difficoltà si riscontrano nel caso in cui l’appartamento si trovi all’interno di un condominio. In questa situazione è fondamentale verificare il contenuto dei regolamenti condominiali per scoprire se il frazionamento è possibile o meno. Nel caso in cui vi sia un regolamento contrattuale redatto dal costruttore dell’edificio e approvato all’unanimità nel quale si vieta la possibilità di frazionare gli appartamenti, questo intervento non potrà essere effettuato. Ma se è presente solamente un regolamento assembleare approvato a maggioranza il frazionamento può essere effettuato. Bisogna quindi capire se la nuova unità abitativa derivata dal frazionamento rispetti i parametri di legge relativi all’abitabilità; quindi deve rispettare tutte quelle regole riguardanti gli impianti, le metrature e la presenza di un’illuminazione adeguata.
Una volta confermata la possibilità di frazionamento, per poterlo effettuare bisogna innanzitutto ottenere dei permessi presentando una pratica Scia, in quanto si tratta di un’opera realizzabile in edilizia libera. Se nei lavori invece è presente una modifica dei volumi, è necessario l’ottenimento di un permesso di costruzione.
Una volta portato a termine il frazionamento dell’immobile le nuove unità abitative devono essere registrate al catasto per aggiornare la visura catastale e le planimetrie permettendo così all’agenzia delle entrate di ricalcolare quella che sarà la nuova rendita catastale per le imposte.