Avviso di Accertamento Catastale da parte dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio

Come comportarsi quando si riceve un Avviso di Accertamento Catastale

Quando un cittadino riceve l’Avviso di Accertamento Catastale relativo ad una nuova determinazione e rendita catastale, si trova di fronte alla necessità di contestare il già menzionato Avviso di Accertamento se non ritiene di aderire a quanto preteso dall’Agenzia delle Entrate.

Il caso pratico da cui si prende spunto è una dichiarazione di variazione per aggiornare il Catasto Edilizio Urbano (DOC.FA) presentata per accatastare un immobile in Categoria A7.

Quando si presenta una dichiarazione DOC.FA, l’Amministrazione ha 12 mesi di tempo per valutare la proposta del contribuente. Una volta trascorsi i 12 mesi (ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 701/1994) senza che l’Amministrazione provveda al riscontro della dichiarazione, la stessa si considera accolta. Se invece l’Amministrazione notifica un Avviso di Accertamento Catastale, con il quale individua una diversa Categoria di Accatastamento – che di norma è superiore – occorre che il cittadino provveda a difendersi.

Nel caso pratico che si sottopone all’attenzione dei lettori, l’Agenzia delle Entrate riteneva l’immobile da inserire nella Categoria A/8. È evidente che tale nuovo accatastamento, comporterà una maggiore tassazione. Cosa deve fare quindi il cittadino di fronte a tale situazione? Le strade sono due e non sono alternative:

1) Proporre all’Agenzia delle Entrate un riesame in autotutela;

2) Proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente. Tale ricorso dovrà essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’Avviso di Accertamento Catastale.

Il cittadino deve tenere presente che la richiesta di riesame in autotutela non sospende i termini per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente.

In sostanza, se il 1° settembre viene notificato l’Avviso di Accertamento, il termine per proporre il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale scade il 31 ottobre a prescindere dall’eventuale proposizione del riesame in autotutela.

Le due strade non essendo alternative, possono essere proposte anche congiuntamente.

L’accoglimento del riesame in autotutela fa cessare la materia del contendere nel caso di proposizione congiunta del ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale competente. Si precisa che l’assistenza tecnica avanti la Commissione Tributaria Provinciale è affidata agli Avvocati, ai Dottori Commercialisti ed ai Consulenti del Lavoro oltre ad altre categorie di professionisti che possono richiedere l’abilitazione all’assistenza tecnica.

Il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale deve essere notificato (a mezzo PEC) alla Agenzia delle Entrate competente e successivamente iscritto a ruolo, cioè depositato da qualche tempo solo tramite lo strumento del processo tributario telematico (PTT).

È buona regola, quando si propone il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, formulare istanza di reclamo e mediazione. Tale istanza consente alla Agenzia delle Entrate competente di formulare una proposta entro 90 giorni dalla notifica del ricorso.

 

 

Trascorsi i 90 giorni senza che nulla venga formulato dalla Agenzia delle Entrate, il ricorrente ha 30 giorni per iscrivere il ricorso a ruolo tramite il PTT.

In questo caso, a differenza della richiesta di riesame in autotutela, il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso per iscrivere a ruolo la causa rimane sospeso sino al termine dei 90 giorni per consentire alla Agenzia delle Entrate la formulazione di una proposta transattiva.

Ma torniamo al caso del cittadino che si è visto respingere la richiesta di accatastamento in Categoria A7, con l’Avviso di Accertamento che individua la Categoria A8 come quella specifica per l’immobile di cui si discute

La Corte di Cassazione ha stabilito, con sentenza n. 3394/2014, che il provvedimento di rettifica/rigetto relativo alla dichiarazione DOC.FA deve essere adeguatamente motivato in considerazione del fatto che l’Ufficio “non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la DOC.FA viene disattesa”.

Nella realtà, l’Amministrazione – anche nel caso oggi esaminato – finisce per non dare alcuna motivazione delle ragioni per cui la documentazione allegata alla DOC.FA non viene considerata valida per accatastare l’immobile nella Classe Catastale A7.

Inoltre l’immobile de quo possiede pienamente tutte le caratteristiche (per superficie e per qualità) della Categoria Catastale A7 e non certamente quelle della Categoria Catastale A8 (che descrive solo gli immobili di lusso). Queste sono le ragioni sulle quali si basano le fondamenta per il ricorso proposto.

È quindi fondamentale, nella predisposizione delle difese, chiarire con attenzione le caratteristiche dell’immobile evidenziando quelle che ne consentono la classificazione in A7 e chiarire, al contrario, la mancata presenza di nessuna delle caratteristiche che consentirebbero l’accatastamento in A8.

La Categoria A7 si riferisce alle abitazioni in villini. E per villino si intende un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di un fabbricato di tipo civile o economico. La superficie per ogni unità non deve essere superiore a 200 mq.

La Categoria A8 identifica la villa, ossia un immobile di lusso, dotato di comfort esclusivi. In particolare, la presenza di un giardino/parco molto ampio e spazi dedicati alla servitù.

Altra caratteristica sono l’estensione della superficie degli ambienti della casa (superiore a 200 mq) e l’indipendenza rispetto ad altre strutture immobiliari vicine.

Come si vede, le differenze tra le due Categorie Catastali sono piuttosto evidenti ed è importante, nel difendersi, chiarirle alla Commissione Tributaria per evitare incomprensioni o letture distorte della documentazione.

Avv. Angela Calcaterra             Avv. Piercarlo Baraglio

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