Donazione e vendita di immobili in presenza
di debito fiscale

Donazione e vendita di immobili in presenza di debito fiscale
Un genitore, decide di donare al proprio figlio, l’immobile di civile abitazione, ove vive la famiglia, con l’intenzione di trasferirsi con il marito, in altra abitazione. Poiché la madre, esercente attività commerciale, è debitrice per svariate partite (IVA, IRPEF, INPS) dell’erario, l’Agenzia delle Entrate, di cui la medesima è a conoscenza in forza di atti di accertamento regolarmente notificati, rileva la donazione e relaziona alla Procura della Repubblica competente affinché valuti l’esistenza di fatti di reato.
La Procura della Repubblica competente rileva l’esistenza del delitto di cui all’art. 11 cpv. d.lgs 10 marzo 2000 n. 74, con questa motivazione: in quanto, al fine di sottrarsi al pagamento di debiti erariali ammontanti a complessivi Euro ………, compiva atti fraudolenti sui beni rendendo inefficace la procedura di riscossione coattiva, in particolare con atto pubblico del…….alienava simulatamente………….unità immobiliari, di cui era proprietaria, mediante donazione in favore del figlio”. L’art. 11 cpv., del D.lgs 10 marzo 2000, n. 74, così recita: E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo ad euro 50.000,00=, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 200.000,00= si applica la reclusione da un anno a sei anni”.
La condotta è punita a titolo di dolo specifico (cioè quando lo norma incriminatrice richiede, affinché sia integrata la fattispecie, che il soggetto, oltre a rappresentarsi e volere il fatto tipico, agisca con l’intento di realizzare uno scopo ulteriore), il cui fine è sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, preservando un proprio bene dall’aggressione da parte dell’erario. Conseguenza particolarmente grave del reato predetto, è la confisca del bene, con revoca della donazione.
La Suprema Corte, con sentenza della III Sezione Penale n. 41704 del 08.05.2018 ha anche stabilito che: ‘ Il conferimento nel Fondo Patrimoniale della nuda proprietà di due immobili può concretizzare il reato ex art. 11 D.lgs 74/2000. La disposizione citata sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, per un ammontare superiore a 50mila Euro, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva’.
Quanto esposto, evidenzia, come occorra fare molta attenzione, quando, in presenza di ‘conosciuti debiti fiscali’, si venga consigliati di spogliarsi di eventuali beni immobili, sia tramite donazione che tramite vendita fittizia (con controdichiarazione nascosta).
Le norme sul punto sono, come si vede, molto severe, e pensare di mettere in salvo dall’eventuale esecuzione della pretesa creditizia dell’Erario i propri beni, sottraendoli tramite lo strumento della donazione o della vendita fittizia, è una pessima idea. Deve anche essere chiarito, che la norma citata (art. 11, cpv. D.lgs 74/2000), nella sua ipotesi più grave, con pena della reclusione da un anno a sei anni, non consente di usufruire dell’Istituto della ‘messa alla prova”, di cui all’art. 168 bis e ss., (introdotta dalla L. 67/2014) del c.p., cioè della sospensione del processo e lo svolgimento di determinate attività di pubblica utilità, gestite dall’U.E.PE. (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna), all’esito delle quali (se il giudizio è positivo), il reato viene dichiarato estinto.
L’utilizzo di tale Istituto, è consentito infatti, solo per i procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, solo, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale.
Quindi occorre fare veramente molta attenzione, e se si è in difetto con l’Erario, prima di eseguire operazioni sui propri immobili, è bene consultare un esperto del settore (fiscalista, commercialista, avvocato), al fine di accertare, in prima battuta, l’ammontare del proprio debito fiscale, verificandone la reale consistenza, e solo successivamente, procedere ad eventuale donazione o vendita dei propri beni.
Il potere di confisca dello Stato, consente al medesimo di procedere alla confisca anche di bene compravenduto, con la conseguenza che l’acquirente del bene, spogliato dal medesimo, ne chiederà conto al venditore, che si vedrà costretto alla restituzione di quanto ottenuto dalla compravendita. Da ultimo, deve essere osservato, che non sfugge alla commissione del reato di cui all’art. 11, cpv. D.Lgs 74/2000, il soggetto, che spogliatosi di un immobile, depositi il ricavato della compravendita su un conto vincolato.
Il reato si consuma al momento dell’alienazione simulata o del compimento di altri atti fraudolenti sui beni, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Avv. Angela Calcaterra
Avv. Piercarlo Baraglio
Avvocati in TORINO